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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-12-1972

Art. 35

(Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Per gli atti di competenza del capo della polizia si applicano i limiti di valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art.
7.
Le funzioni di vice capo della polizia sono conferite a uno o più funzionari con qualifica di prefetto o di ispettore generale capo di pubblica sicurezza per l'esercizio dei compiti stabiliti nel decreto di incarico. Ad uno dei suddetti vice capi della polizia è attribuito anche l'incarico di sostituire il capo della polizia in caso di assenza, di impedimento o di temporanea vacanza.
I dirigenti della pubblica sicurezza conservano la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14, ed all'art. 246 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.