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LEGGE 8 luglio 1975, n. 305

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

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Testo in vigore dal:  7-8-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1975

LEONE MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE