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LEGGE 8 luglio 1975, n. 305

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

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Testo in vigore dal: 7-8-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  terzo  comma  dell'articolo  8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
  "Nel  caso  che  alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti
per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione
ha  facolta'  di  procedere,  nel  termine  di due anni dalla data di
approvazione   della   graduatoria,  ad  altrettante  nomine  secondo
l'ordine della graduatoria stessa".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 luglio 1975

                                LEONE

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE