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LEGGE 6 giugno 1975, n. 197

Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/1981)
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Testo in vigore dal:  29-6-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta i seguenti servizi attualmente affidati in appalto ad imprese private:
1) presso i cantieri iniezioni legnami delle ferrovie dello Stato: manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici;
2) presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli di Firenze: manovalanza ed apertura pacchi C.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad inquadrare a ruolo, secondo il prospetto di cui all'allegato A e con i criteri e le modalità specificati negli articoli seguenti, il personale che alla data del 1 novembre 1973 intratteneva rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici dei servizi indicati al primo comma - anche se con utilizzazione in servizi diversi purché compresi nello stesso contratto d'appalto - e che alla data di entrata in vigore della presente legge dipenda ancora da imprese private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.