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LEGGE 6 giugno 1975, n. 197

Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/1981)
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Testo in vigore dal: 29-6-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello Stato assume in gestione
diretta i seguenti servizi attualmente affidati in appalto ad imprese
private:
    1)  presso  i  cantieri  iniezioni  legnami  delle ferrovie dello
Stato:  manipolazione  di  traverse  iniettate  o  da  iniettare  con
antisettici;
    2)  presso  la  divisione  controllo  viaggiatori  e  bagagli  di
Firenze: manovalanza ed apertura pacchi C.
  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello Stato e' autorizzata ad
inquadrare  a ruolo, secondo il prospetto di cui all'allegato A e con
i  criteri  e  le  modalita'  specificati negli articoli seguenti, il
personale  che alla data del 1 novembre 1973 intratteneva rapporto di
lavoro  con  le  imprese  appaltatrici  dei servizi indicati al primo
comma  -  anche  se  con  utilizzazione  in  servizi  diversi purche'
compresi  nello  stesso  contratto  d'appalto  -  e  che alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge dipenda ancora da imprese
private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.