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LEGGE 13 maggio 1975, n. 157

Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/1988)
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Testo in vigore dal:  20-10-1988
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonché quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono altresì estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illeggittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare".