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LEGGE 13 maggio 1975, n. 157

Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/1988)
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Testo in vigore dal: 20-10-1988
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Salvo  che  non sia diversamente stabilito nella presente legge, al
personale  operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni
ad  ordinamento  autonomo,  sono  estese  le disposizioni di cui agli
articoli  4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39,
40,  41 e 54, nonche' quelle contenute nel titolo V della parte prima
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Sono altresi' estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e
nel  titolo  VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo
unico.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971
(in  G.U.  1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illeggittimita'
costituzionale  del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui
non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto,
l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare".