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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  10-6-1975

Art. 17


Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono, con riferimento alle singole province, le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli (al netto degli oneri sociali) determinate dall'ISTAT.
Tali livelli vengono modificati per gli anni successivi al 1973 sulla base delle analoghe serie delle retribuzioni medie extra-agricole all'uopo determinate dall'ISTAT.
Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilità sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e calcolati dall'ISTAT, per provincia o, in mancanza, per regione.
I dati sulle retribuzioni medie pro capite sopraindicati verranno comunicati dall'ISTAT al Ministero della agricoltura e delle foreste e alle regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.
Gli indici e i dati determinati dall'ISTAT in base a quanto previsto nei precedenti commi saranno resi noti a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per la determinazione del reddito degli addetti alla azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:
durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;
remunerazione del capitale proprio utilizzato nella azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;
per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.
Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricola, secondo quanto previsto dall'articolo 4 paragrafo 4, lettera b), della direttiva n. 159 del 1972.
Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi, il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti in ciascuna regione.
Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con le regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le modalità per l'individuazione delle aziende di riferimento nei differenti territori ed in base a determinati ordinamenti produttivi.
A tal fine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stipulerà con l'istituto nazionale di economia agraria (INEA) specifiche convenzioni.
I modelli avranno valore per un triennio dalla data della loro pubblicazione.