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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 11

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1978)
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Testo in vigore dal:  20-2-1972

Art. 8


La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ed in particolare delle Comunità economiche europee, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento sarà, in particolare, assicurato:
in ordine alla classificazione di comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e di zone depresse, nonché ai criteri generali per la formazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
in ordine a criteri uniformi di amministrazione delle foreste che presentino una unitarietà tecnica ed appartengano a regioni contigue.
Nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni saranno, inoltre determinati i criteri generali per eventuali eccezioni ai principi di inalienabilità, indisponibilità e di vincolo all'attuale destinazione in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.
I programmi di massima degli interventi in materia di agricoltura e foreste e le successive modificazioni dei programmi stessi saranno periodicamente comunicati dalle regioni al Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, anche in relazione alla predisposizione dei programmi economici nazionali.