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LEGGE 5 giugno 1974, n. 281

Integrazione alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

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Testo in vigore dal:  11-8-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è aggiunto il seguente comma:
"Alle riunioni della giunta permanente partecipa il presidente del collegio dei revisori o un componente da lui delegato di volta in volta".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1974

LEONE RUMOR - LAURICELLA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI