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LEGGE 5 giugno 1974, n. 281

Integrazione alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

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Testo in vigore dal: 11-8-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, e' aggiunto
il seguente comma:
  "Alle  riunioni della giunta permanente partecipa il presidente del
collegio  dei  revisori  o  un componente da lui delegato di volta in
volta".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 giugno 1974

                                LEONE

                                                 RUMOR - LAURICELLA -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI