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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 25

Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  19-3-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:
"Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, può essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale può autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese".