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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 25

Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 19-3-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425,
e' sostituito dal seguente:
  "Compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio  ed  in seguito a
domanda  motivata,  puo'  essere  accordato  ai dipendenti un congedo
straordinario  non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi
e  giustificate  ragioni  il  direttore  generale puo' autorizzare la
concessione delle competenze fisse per il primo mese".