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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1981)
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Testo in vigore dal:  12-11-1974

Art. 8


L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito con il seguente:
"L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facoltà di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036".