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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1981)
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Testo in vigore dal:  12-11-1974 al: 30-3-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241;, sono accreditati al capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia su richiesta avanzata dal capo dell'ispettorato medesimo di volta in volta in relazione alle necessità.
Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.
Il penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con il seguente:
"Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia emetterà subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi".
Delle spese comunque eseguite il capo dell'ispettorato dà ragione, alla fine di ogni anno, all'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito con l'articolo 18-bis del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491.
I conti stessi compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni sono sottoposti al controllo della ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.