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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1981)
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Testo in vigore dal:  12-11-1974

Art. 18


Il personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni, può essere collocato, a decorrere dal 1 gennaio 1975, in base a domanda da presentare entro il 31 ottobre 1974, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.
Alla spesa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferenti alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.