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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1981)
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Testo in vigore dal:  12-11-1974

Art. 15


Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, quale risulta modificato dall'articolo 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con i seguenti:
"I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, in luogo dell'indennità di espropriazione i benefici previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
Decorso tale termine gli interessati possono esercitare detta facoltà entro quaranta giorni decorrenti dalla data dell'invito all'uopo rivolto dal comune e comunque non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione".