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LEGGE 9 ottobre 1974, n. 632

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1987)
Testo in vigore dal:  23-4-1987
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-15 aprile 1987, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 22/04/1987, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l. 9 ottobre 1974, n. 632 nella parte in cui, ratificando il trattato in materia di estradizione fra l'Italia e gli U.S.A., firmato a Roma il 18 gennaio 1973, consente l'estradizione dell'imputato ultraquattordicenne ed infradiciottenne anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo considera minore.