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LEGGE 19 luglio 1974, n. 361

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali.

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Testo in vigore dal:  23-8-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, è sostituito dal seguente:
"Agli assistenti e custodi demaniali, purché in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, è concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.
In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1 gennaio 1973, una indennità mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole".