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LEGGE 19 luglio 1974, n. 361

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali.

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Testo in vigore dal: 23-8-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 modificato
con  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 2
dicembre 1946, n. 567, e' sostituito dal seguente:
  "Agli assistenti e custodi demaniali, purche' in effettivo servizio
nei  tronchi  di  vigilanza  e  di guardia, e' concesso l'alloggio di
servizio con le eventuali pertinenze.
  In  mancanza  di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati
suddetti,  a  decorrere  dal  1  gennaio 1973, una indennita' mensile
nella  misura  rispettivamente  di lire 6.000, se ammogliati o vedovi
con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole".