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LEGGE 5 giugno 1974, n. 283

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749.

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Testo in vigore dal:  11-8-1974

Art. 6


I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario:
a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;
b) la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749;
c) la concessione del contributo di cui all'articolo 7 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 12.
I proprietari delle unità immobiliari di cui al comma precedente potranno scegliere tra la definitiva sistemazione in località Villa Seta o in altra zona di sviluppo di Agrigento appositamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
I proprietari delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere b) e c) del precedente primo comma, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario.
Ai proprietari delle unità immobiliari che esercitano la facoltà di scelta prevista dalla lettera b) del primo comma del presente articolo, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprietà delle unità stesse.
Al rimborso previsto dal precedente comma si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della presente legge.
La facoltà di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3, nelle ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma.
La dichiarazione di scelta è irrevocabile.