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LEGGE 22 febbraio 1974, n. 66

Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

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Testo in vigore dal:  6-4-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:
"I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE RUMOR - COLOMBO

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