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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 118



È proibita la vendita e la distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitali o pagamento di interessi.
È proibito ugualmente di raccogliere sottoscrizioni per le lotterie e per i prestiti anzidetti.
I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 19, comma 5, lettera b)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 19 della suindicata legge.