stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

Revisione del trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-10-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1973, un'indennità nelle misure annue di cui alla unita tabella, utile ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita.
L'indennità pensionabile di cui al primo comma si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.500 mensili, l'indennità pensionabile è assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ai fini dei relativi aumenti periodici e della tredicesima mensilità ed è valida ai fini della determinazione dello assegno alimentare di cui all'articolo 107 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione, sulla detta fascia vanno computati gli aumenti periodici in godimento sullo stipendio, a tale data.
In caso di promozione, al personale provvisto di una indennità pensionabile superiore a quella prevista inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, in quest'ultima, gli aumenti periodici determinati unicamente sulla base dell'importo di lire 35.500 necessari per assicurare una indennità pensionabile d'importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento. Lo stesso criterio si applica nei casi di conferimento, in una stessa qualifica, della classe successiva, restando comunque esclusa l'attribuzione di un doppio aumento periodico con la stessa decorrenza del conferimento della nuova classe, quando, per quest'ultima, è prevista una indennità pensionabile iniziale d'importo pari a quella iniziale della classe di provenienza. Agli effetti dei successivi aumenti periodici l'indennità pensionabile segue con pari decorrenza la progressione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera, per la determinazione dall'indennità pensionabile da attribuire nella nuova qualifica, si seguono i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
Con effetto dal 1 luglio 1973, i dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo, dal primo giorno e per ogni giorno in cui sono espletate le funzioni, alla differenza, se positiva, tra l'indennità pensionabile iniziale inerente alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni e l'indennità pensionabile in godimento, ragguagliate a giornata.
Detta differenza viene considerata indennità non pensionabile.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1981, N.564))
.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.