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LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

Revisione del trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1978)
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Testo in vigore dal: 17-3-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  di  ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato,  in  attivita'  di  servizio  al 1 luglio 1973, e' concesso un
compenso una tantum dell'importo di lire 30.000.
  Al  personale  assunto  successivamente  al  1  luglio  1973, detto
compenso  una tantum e' corrisposto in proporzione ai mesi o frazione
di  mese  di  servizio prestati nel periodo 1 luglio 1973-31 dicembre
1973.
  Sono   esclusi   dalla   corresponsione  del  suddetto  compenso  i
funzionari   dirigenti   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.