stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 maggio 1973, n. 298

Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  30-6-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1946 è estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA