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LEGGE 29 maggio 1973, n. 298

Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.

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Testo in vigore dal: 30-6-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La facolta' concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo
1958,  n.  168,  di  variare  con  suo  decreto,  in  relazione  alle
disponibilita'  finanziarie  della  Cassa ufficiali dell'Esercito, le
misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a
partire  dal  1  gennaio  1946  e'  estesa  al  caso  degli ufficiali
dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 maggio 1973

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - TANASSI
                                                           - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA