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LEGGE 15 marzo 1973, n. 162

Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972.

Testo in vigore dal:  19-5-1973

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Sono approvati i seguenti accordi internazionali concernenti i settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972:
a) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale;
b) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone dell'acciaio e la Repubblica di Islanda, con allegato e atto finale;
c) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale;
d) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro con allegato, protocollo e atto finale;
e) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con allegato e atto finale.