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LEGGE 15 marzo 1973, n. 162

Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972.

Testo in vigore dal: 19-5-1973
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvati i  seguenti  accordi  internazionali  concernenti  i
settori  di  competenza  della  Comunita'  europea  del   carbone   e
dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972: 
    a) Accordo tra gli  Stati  membri  della  Comunita'  europea  del
carbone  e  dell'acciaio  e  la  Comunita'  europea  del  carbone   e
dell'acciaio da un lato e la  Repubblica  d'Austria  dall'altro,  con
allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale; 
    b) Accordo tra gli  Stati  membri  della  Comunita'  europea  del
carbone dell'acciaio e la Repubblica di Islanda, con allegato e  atto
finale; 
    c) Accordo tra gli  Stati  membri  della  Comunita'  europea  del
carbone  e  dell'acciaio  e  la  Comunita'  europea  del  carbone   e
dell'acciaio da un lato e la Repubblica  portoghese  dall'altro,  con
allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale; 
    d) Accordo tra gli  Stati  membri  della  Comunita'  europea  del
carbone  e  dell'acciaio  e  la  Comunita'  europea  del  carbone   e
dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro con allegato,
protocollo e atto finale; 
    e) Accordo tra gli  Stati  membri  della  Comunita'  europea  del
carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con  allegato  e
atto finale.