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LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  4-1-1979
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Art. 10


Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonché al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile. (1)
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 agosto 1975, n. 389 ha disposto (con l'art. 1) che "con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma, della legge stessa sono soppresse le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge""; inoltre ha disposto (con l'art. 5) che "per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative agli anni 1974, 1975 e 1976, previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è elevato, per l'anno 1974, di lire 3 miliardi e, per gli anni 1975 e 1976, di lire 1.700 milioni annuali, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa".