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LEGGE 15 dicembre 1972, n. 773

Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti.

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Testo in vigore dal:  19-12-1972

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 58. - Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione. - La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.
L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.
L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.".