stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 dicembre 1972, n. 773

Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti.

nascondi
Testo in vigore dal: 19-12-1972
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 58 del codice di  procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 58. - Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione. - La
Corte di cassazione decide in  camera  di  consiglio  con  ordinanza,
sentiti il  pubblico  ministero  e  i  difensori  delle  parti,  dopo
chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni. 
  Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato,  questi  con  la
stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a  favore  della
cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000. 
  L'ordinanza  della  Corte  di  cassazione  la  quale  accoglie   la
richiesta  o  l'istanza  designa  il  giudice  che  deve  istruire  o
giudicare fra quelli compresi nel distretto  della  stessa  Corte  di
appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel  distretto
di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si  dichiara  altresi'
se e in  quale  parte  gli  atti  gia'  compiuti  debbono  conservare
validita'. 
  L'ordinanza della Corte di  cassazione  insieme  con  gli  atti  e'
trasmessa senza ritardo  al  pubblico  ministero  il  quale  provvede
all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato
e alle altre parti.".