stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 febbraio 1971, n. 91

Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

nascondi
Testo in vigore dal:  11-4-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è sostituito dal seguente:
"Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'articolo 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dall'albo".