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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  11-4-1971
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Art. 40

((Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;

2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'articolo 43;

4) la cancellazione dall'albo;

5) la radiazione dall'albo))
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