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LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
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Testo in vigore dal:  31-10-1971

Art. 63



Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari e costituita una commissione tecnica così composta:
dal presidente dell'istituto, che la presiede;
dall'ingegnere capo del genio civile;
dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;
da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;
dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;
da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;
da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.
I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.
Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.