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LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
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Testo in vigore dal: 31-10-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  realizzazione  di  programmi  di  interventi  di  edilizia
abitativa  e  degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i
fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali
e  dagli  enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli
stessi  scopi,  anche  se  derivanti  dalla  stipulazione  di  mutui,
dall'emissione  di  obbligazioni  e  dal  versamento di contributi da
parte  di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato
secondo le norme della presente legge.
  Sono  esclusi  dalla  previsione di cui al precedente comma i fondi
destinati  alla  costruzione  degli  alloggi  la  cui concessione sia
essenzialmente   condizionata   alla   prestazione   in  loco  di  un
determinato  servizio  presso  pubbliche  amministrazioni  nonche' di
quelli  che  si  trovano  negli  stessi immobili nei quali hanno sede
uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.