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LEGGE 19 luglio 1971, n. 582

Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

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Testo in vigore dal:  27-8-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 7.050 milioni.
La maggiore spesa prevista dal precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.