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LEGGE 19 luglio 1971, n. 582

Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

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Testo in vigore dal: 27-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma
dell'articolo   1   della   legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per
l'applicazione   delle   provvidenze   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge   15   dicembre  1951,  numero  1334,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
7.050 milioni.
  La  maggiore  spesa  prevista  dal  precedente comma sara' iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.