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LEGGE 14 luglio 1971, n. 579

Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio.

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Testo in vigore dal:  27-8-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961 n. 1778, è aggiunto il seguente comma:
"Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età gli agenti di cambio che alla data del 1 gennaio 1971 abbiano compiuto il 60° anno di età".
All'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, le parole: - "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole: "di cui al primo comma dell'articolo 1".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO