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LEGGE 14 luglio 1971, n. 579

Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio.

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Testo in vigore dal: 27-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961 n. 1778, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di
eta'  gli  agenti  di cambio che alla data del 1 gennaio 1971 abbiano
compiuto il 60° anno di eta'".
  All'articolo  2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, le parole: -
"di  cui  all'articolo  1"  sono  sostituite dalle parole: "di cui al
primo comma dell'articolo 1".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 luglio 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO