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LEGGE 19 luglio 1971, n. 555

Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal:  1-1-1982
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, è sostituito dal seguente:
"I diritti fissi che ogni società è tenuta a versare per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.
((1))

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Tuttavia ai fini della pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto fisso è quella indicata alla lettera d) della citata tabella.
Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti diritti deve essere provato mediante quietanza dell'ufficio del registro o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui è stato eseguito il versamento.
Il penultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è abrogato. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni di cui al terzultimo comma di detto articolo".
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità Limitata, di cui all'art. 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:
a) atti di società non quotate in borsa, L. 20.000;
b) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000."