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REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1921, n. 1728

Che modifica l'art. 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, 27 dicembre 1882, n. 1139, circa la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle Società per azioni. (021U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1971)
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Testo in vigore dal:  7-11-1971
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Codice di commercio;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice stesso;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto col Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª) e modicato col R. decreto 4 agosto 1894, n. 416, è sostituito il seguente:

«A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni, ciascuna società deve pagare un diritto fisso commisurato a seconda della diversa natura degli atti da pubblicare e l'ammontare del capitale come segue:

Per l'inserzione dell'atto costitutivo e dello statuto il diritto fisso da pagare dalle società con capitale sottoscritto non superiore a L. 1.000.000 è di L. 2400 e con capitale da L. 1.000.000 a L. 100.000.000, L. 4000;con capitale oltre 100.000.000, L. 6000.

Per l'inserzione di ogni altro atto compresi i bilanci finali di liquidazione ed esclusi i bilanci annuali, il diritto fisso per le società aventi un capitale versato non superiore a L. 250.000 è di L. 960; con capitale da L. 250.000 a L. 1.000.000: L. 1200; con capitale da L. 1.000.00 a L. 100.000.000: L. 2000; con capitale oltre 100.000.000: L. 3000.

Per l'inserzione del bilancio annuale, le società qualunque sia il loro capitale, devono pagare L. 640.

Per le società di assicurazione però tale diritto è di L. 960.

Le associazioni di assicurazione mutua per la inserzione dell'atto costitutivo e statuto o di ogni altro atto escluso il bilancio annuale devono pagare rispettivamente L. 1.600 e L. 960; per la inserzione del bilancio annuale devono pagare L. 640 quando la somma dei premi di assicurazione da riscuotere non supera lire 5000; devono invece pagare L. 960, quando la somma dei premi annuali da riscuotere supera la detta somma.

Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito debbono pagare L. 80 per l'inserzione di ciascuna situazione mensile dei loro conti.

Il pagamento di tali diritti deve essere provato mediante quietanza dell'Ufficio tasse in surrogazione o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro, ricevuta che deve contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui è stato effettuato il versamento. La pubblicazione degli atti non potrà ordinarsi se agli atti stessi non sarà unita la detta quietanza o ricevuta.

Le Società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

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«Parimenti le Società cooperative di assicurazione, quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere supera lire 5000 devono pagare per la inserzione del bilancio annuale e per ogni altro atto lire 120».