stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 maggio 1971, n. 420

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 194, e alla legge 2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-5-1978
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà, oltre che alla esecuzione delle opere previste nella legge 2 aprile 1968, n. 515, per l'aeroporto della Malpensa, anche all'ampliamento di detto aeroporto nella zona sud-ovest, alla realizzazione dei vari collegamenti stradali alla rete viaria esterna ed all'esistente aeroporto, all'ampliamento delle infrastrutture di volo ed alle altre sistemazioni occorrenti, in conformità al piano regolatore aeroportuale approvato dal Consiglio superiore dell'aviazione civile e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
((1))

I terreni demaniali compresi nella suddetta zona di ampliamento verranno dati in concessione alla SEA per la durata della convenzione stipulata tra lo Stato e la stessa Società e alle condizioni stabilite nella convenzione medesima stipulata in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 194.
I terreni di proprietà privata, ricadenti nella suddetta zona di ampliamento, saranno acquisiti alla SEA e dati in disponibilità gratuita allo Stato fino a quando essi verranno adibiti ad uso aeroportuale e rientreranno nella concessione in uso alla Società stessa.
Con atto aggiuntivo alla citata convenzione esistente tra lo Stato e la SEA, da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima, saranno precisate le opere da eseguire e le modalità di attuazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 aprile 1978, n.158 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 1, primo comma, nonché dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, entro il quale dovevano essere ultimate le opere da eseguirsi nell'aeroporto della Malpensa indicate all'articolo 1 della medesima legge 8 maggio 1971, n. 420, è elevato a dieci anni".