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LEGGE 8 maggio 1971, n. 420

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 194, e alla legge 2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1978)
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Testo in vigore dal: 25-5-1978
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine  di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle
crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi
di  aeromobili  giganti, la Societa' per azioni esercizi aeroportuali
(SEA)  di  Milano,  entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  provvedera', oltre che alla esecuzione delle
opere  previste  nella  legge  2 aprile 1968, n. 515, per l'aeroporto
della  Malpensa,  anche all'ampliamento di detto aeroporto nella zona
sud-ovest,  alla  realizzazione  dei  vari collegamenti stradali alla
rete viaria esterna ed all'esistente aeroporto, all'ampliamento delle
infrastrutture  di  volo  ed  alle  altre sistemazioni occorrenti, in
conformita'  al piano regolatore aeroportuale approvato dal Consiglio
superiore  dell'aviazione civile e dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici. ((1))
  I  terreni  demaniali  compresi  nella suddetta zona di ampliamento
verranno dati in concessione alla SEA per la durata della convenzione
stipulata  tra  lo  Stato  e  la  stessa  Societa'  e alle condizioni
stabilite  nella convenzione medesima stipulata in applicazione della
legge 18 aprile 1962, n. 194.
  I  terreni  di proprieta' privata, ricadenti nella suddetta zona di
ampliamento,  saranno  acquisiti  alla  SEA  e dati in disponibilita'
gratuita  allo  Stato  fino  a  quando  essi  verranno adibiti ad uso
aeroportuale  e  rientreranno  nella concessione in uso alla Societa'
stessa.
  Con  atto aggiuntivo alla citata convenzione esistente tra lo Stato
e  la  SEA,  da  stipularsi  tra l'Amministrazione e la SEA medesima,
saranno precisate le opere da eseguire e le modalita' di attuazione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La  L.  27  aprile 1978, n.158 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Il  termine  di  cinque  anni previsto dall'articolo 1, primo comma,
nonche'  dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 maggio 1971, n.
420,  entro  il  quale dovevano essere ultimate le opere da eseguirsi
nell'aeroporto  della Malpensa indicate all'articolo 1 della medesima
legge 8 maggio 1971, n. 420, e' elevato a dieci anni".