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LEGGE 3 giugno 1971, n. 404

Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e familiari a carico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1980)
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Testo in vigore dal:  15-7-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A decorrere dal 1° gennaio 1970, la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 27 giugno 1967, n. 533, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e stabilita in:
lire 900 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
lire 1.700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
lire 900 giornaliere per ogni familiare a carico.
A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del sussidio di cui al comma precedente è stabilita in:
lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
lire 2.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
lire 1.000 giornaliere per ogni familiare a carico.