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LEGGE 3 giugno 1971, n. 404

Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e familiari a carico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1980)
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Testo in vigore dal: 15-7-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1970,  la   misura   del   sussidio
giornaliero, previsto dalla legge 27 giugno 1967, n.  533,  a  favore
degli infermi affetti da lebbra e dei  loro  familiari  a  carico,  e
stabilita in: 
    lire 900 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; 
    lire 1.700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; 
    lire 900 giornaliere per ogni familiare a carico. 
  A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del sussidio  di  cui  al
comma precedente e' stabilita in: 
    lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; 
    lire 2.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; 
    lire 1.000 giornaliere per ogni familiare a carico.