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LEGGE 9 marzo 1971, n. 35

Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

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Testo in vigore dal:  27-4-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali sono stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.