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LEGGE 9 marzo 1971, n. 35

Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

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Testo in vigore dal: 27-4-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  piante  organiche  del  personale della magistratura addetto ai
tribunali  per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli
stessi  tribunali  sono  stabilite  dalla  tabella  A  allegata  alla
presente legge.