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LEGGE 8 maggio 1971, n. 303

Modifica dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

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Testo in vigore dal:  20-6-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1971

SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO