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LEGGE 8 maggio 1971, n. 303

Modifica dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

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Testo in vigore dal: 20-6-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da un funzionario
della carriera di concetto del Ministero della sanita', con qualifica
non inferiore a segretario o equipollente".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 maggio 1971

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
                                                             MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO